Legge di bilancio ecco le novità su Immobili, Bonus mobili elettrodomestici, Cedolare Secca, Polizze…
Nella seduta del 23 dicembre 2017, con l’approvazione al Senato in terza lettura della Legge di Bilancio 2018, hanno preso corpo, definitivamente, i bonus edilizi per il 2018 che, qui di seguito riassumiamo.
Bonus mobili ed elettrodomestici (Comma 3) – Con la modifica del comma 2 all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni (la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017)
Bonus verde (Commi 12- 15) – È confermata anche per il 2018 la detrazione del 36% per le spese sostenute (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di “sistemazione a verde”
Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato (Comma 16) – Prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato
Detrazione canoni di locazione studenti universitari fuori sede (Commi 23- 24) – All’articolo 15, comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con la modifica della lettera i-sexies) e con l’inserimento della lettera i-sexies.01), per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Detrazione risparmio energetico (Comma 3) – Con la modifica del comma 1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65%
Detrazione risparmio energetico (Comma 3) – Con l’inserimento alla fine dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di alcuni periodi, la detrazione è ridotta al 50% per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A) mentre resta al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione –
Detrazione risparmio energetico biomasse combustibili (Comma 3) – Con la sostituzione del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
Detrazione risparmio energetico micro generatori (Comma 3) – Con l’inserimento della lettera b-bis al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene attivato un nuovo tipo di spesa agevolabile con detrazione al 65% relativo all’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro.
Detrazione rischio sismico e risparmio energetico parti condominiali (Comma 3) – Con l’inserimento del comma 4-quater.1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori
Detrazione risparmio energetico IACP (Comma 3) – Con la sostituzione del comma 2-septies all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.
Cessione della detrazione (Comma 3) – Con la modifica del comma 2-ter all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene estesa la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.
Fondo garanzie (Comma 3) – Con l’inserimento del comma 3-quater all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.
Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio (Comma 19) – È inserita una norma di interpretazione autentica con cui è precisato che ai fini dell’aliquota Iva del 10%, la determinazione del valore dei “beni significativi” deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali (Commi 768-770) – Dal 1° gennaio 2018, detrazione del 19% ed esenzione dall’imposta sulle assicurazioni.