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Cambia il modo comprare Casa dal costruttore

Novità nel settore immobiliare

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in materia di crisi di impresa e dell’insolvenza (n. 14/2019), arrivano alcune novità di interesse per il settore immobiliare, in tema di contratti preliminari e di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, a partire da metà marzo 2019.

Il provvedimento modifica il decreto legislativo n. 122 del 2005, allo scopo di rafforzare le tutele finora previste in favore degli acquirenti di tale genere di immobili. Ciò che costituisce un cambiamento epocale.

Si prevede infatti che il contratto preliminare e ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto del d.lgs. n. 122/2005 siano “stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”. Quindi niente più scritture private “tout court” ma si va tutti insieme dal notaio, il quale avrà l’obbligo di verificare la compatibilità degli accordi delle parti con la legge che tutela gli acquirenti delle case in corso di costruzione. 

Inoltre, viene anche stabilito che la mancata consegna della polizza decennale postuma (e non più solo, quindi, il verificarsi di una situazione di crisi del venditore) sia motivo di escussione della fideiussione prestata dal costruttore a garanzia delle somme riscosse, nonché di nullità del contratto (“che può essere fatta valere solo dall’acquirente”). Inoltre, si dispone che, con successivi decreti ministeriali, vengano definiti i modelli standard di fideiussione e della polizza di assicurazione. Si prescrive che degli estremi della polizza assicurativa, così come della sua conformità ai requisiti standard, venga fatta menzione nell’atto di trasferimento dell’immobile.

A mio modo di vedere c’è il rischio concreto di un blocco del mercato immobiliare del nuovo; in quanto le imprese costruttrici, per esperienza diretta, stentano a reperire sul mercato enti disposti ad assumersi il rischio delle polizze in garanzia previste dalla legge.

Da notare infine che: l’entrata in vigore della stessa legge prevede, che gli atti siano stipulati con polizze che contengano requisiti standard, non ancora emanati: come si farà a stipulare nel frattempo? 

Vediamo cosa succederà!   

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