Caari lettori vediamo nel dettaglio come comunicare la cessione del credito relativa al superbonus del 110%.
La comunicazione di cessione del credito per i bonus casa ed peri lavori sulle singole unità, deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o da un intermediario abilitato.
Diverse le regole per la cessione dell’ecobonus 110%. In tal caso, a trasmettere il modulo telematico è esclusivamente il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.
Per i lavori sulle parti comuni del condominio rientranti nei bonus ordinari, ad inviare la comunicazione sarà l’amministratore, direttamente o tramite un intermediario. Nel caso di condominio senza amministratore, l’invio dovrà essere effettuato da uno dei condòmini appositamente incaricato.
Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio ammessi al superbonus del 110%, la comunicazione può essere inviata:
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità; (asseveratore)
- dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario.
Per i lavori di cui all’ecobonus del 110%, le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito si “complicano” nel caso di condominio minimo, senza obbligo di amministratore.
Dovrà inviare il modello all’Agenzia delle Entrate uno dei condòmini appositamente incaricato. Il soggetto che rilascia il visto di conformità, tramite l’area riservata disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovrà però verificare e validare i dati relativi al visto e alle asseverazioni ed attestazioni necessarie per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico.
Prima di comunicare di voler cedere il credito d’imposta spettante, il contribuente o il condominio che intende accedere all’ecobonus del 110% dovrà inviare l’asseverazione all’ENEA, tramite il tecnico asseveratore, il general contractor, il tecnico abilitato o la società apposita che si occupa di coordinare tutti i lavori.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, per i lavori di isolamento termico degli edifici, per la sostituzione della caldaia in condominio così come in edifici unifamiliari, così come per gli ulteriori lavori “trainati” di riqualificazione energetica ammessi al superbonus del 110% (commi 1, 2 e 3 articolo 119 del decreto Rilancio), la comunicazione per la cessione del credito dovrà essere preceduta dalla trasmissione dell’asseverazione sul rispetto dei requisiti e della congruità delle spese inviata dal tecnico abilitato.
Si potrà comunicare di voler cedere il credito d’imposta dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazioni dell’Enea.
L’ENEA dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici ivi contenuti, e sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della stessa.
Attenzione:
Dopo l’invio della comunicazione per la cessione del credito, è rilasciata entro 5 giorni una ricevuta di presa in carico o scarto (in tal caso, con l’indicazione dei motivi).
Vi lasciamo il link per scaricare il modulo dell’agenzia delle Entrate per la comunicazione della cessione del credito. Modulo.pdf
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, quindi il professionista che ha apposto il visto di conformità, l’amministratore o il condòmino incaricato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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