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Plusvalenza e tassazione, vi spiego cosa significa.

Cari lettori di tumologiovanni.it oggi parliamo della plusvalenza da cessione di immobili.

Facciamo chiarezza sulla tassazione di essa e soprattutto di cosa si tratta.

La plusvalenza si determina quando un immobile acquistato ad un dato prezzo viene ceduto ad un prezzo superiore.

Il nostro sistema tributario prevede la tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili, soltanto a scopo speculativo.

la tassazione riguarda soltanto le plusvalenze derivanti da immobili ceduti entro cinque anni dall’acquisto, In questi casi, infatti, viene considerata operazione speculativa, effettuata al solo scopo di arricchire il soggetto cedente.

Possiamo definire la plusvalenza da cessione di immobili come:

differenza tra il valore dell’immobile al momento dell’acquisto e quello al momento della vendita.

E bene ricordare che alla differenza di acquisto e rivendita vanno detratte in fase di conclusione della trattativa tutte le spese accumulate come ristrutturazioni e vari lavori effettuati all’immobile. Al momento della vendita, dal notaio verrà applicata alla plusvalenza il 26% di tasse (è comunque una percentuale agevolata rispetto ad altre operazioni)

Adesso ricapitoliamo quali condizioni un immobile deve avere per essere tassato a causa della plusvalenza.

  • L’immobile deve essere ceduto a titolo oneroso
  • L’immobile deve essere comprato e venduto prima dei 5 anni
  • L’immobile non deve essere stato adibito ad abitazione principale.

Sono invece escluse da tassazione le cessioni di immobili che per la maggior parte del periodo trascorso tra l’acquisto/costruzione e la rivendita sono stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari.

Il criterio temporale di cinque anni, quindi, non trova applicazione nel caso in cui l’abitazione sia quella in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare).

Per concludere quindi, la plusvalenza si realizza nel caso in cui tra l’acquisto e la rivendita sono decorsi meno di cinque anni.

Ad esclusione degli immobili adibiti in tale periodo temporale ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari.

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